Sicurezza Lab S.r.l., collaborando con un ente autorizzato dal Ministero, offre un servizio per l’effettuazione delle verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, così come richiesto dal D.P.R. 462/01.
Dal 23 Gennaio 2002, qualsiasi datore di lavoro deve far eseguire le verifiche periodiche del proprio impianto elettrico di messa a terra. Secondo quanto indicato dal D.Lgs. 81/08, sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.
Le Scadenze:
Sono soggette alla Verifica dell’impianto di Messa a Terra con periodicità BIENNALE tutte le attività aventi le seguenti tipologie di locali, indicate anche dal DPR 462/01:
• Cantieri;
• Locali adibiti ad uso medico e similari (compresi estetisti, veterinari, dentisti), • Nei luoghi a maggior Rischio in di Incendio come discoteche, alberghi, cinema, edifici,scuole, con strutture portanti in legno o altro materiale potenzialmente infiammabile eccetera); • In luoghi con pericolo di esplosione (centrali termiche alimentate a gas con potenzialità superiori ai 116 kW ovvero 100.000 kCal); • In generale in tutti i luoghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al Certificato di prevenzione Incendi.
Sono invece soggette alla Verifica dell’Impianto di Messa a Terra QUINQUENNALE tutte le altre attività .
Le Sanzioni:
Il D.P.R. n. 462/2001 non prevede sanzioni specifiche in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dallo stesso ma l' art. 87 del D.Lgs. no 81/08 sanziona il datore di lavoro per la mancata effettuazione delle verifiche periodiche previste per legge dal DPR 462/01 e per la mancanza dei verbali di controllo degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche (sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2500 euro). Inoltre il datore di lavoro viene sanzionato dall'art. 68 qualora gli impianti non vengano sottoposti a regolare manutenzione (arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 2.000 a 10.000 euro, comma 1 punto b). per le modalità applicative valgono, conseguentemente, le procedure previste dal D.Lgs. n. 758/94.